I regolamenti

Regolamento per la promozione e gestione dei prestiti sull'onore per studenti universitari

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il prestito sull'onore per studenti ed è una forma di finanziamento agevolato a favore degli universitari per il sostegno agli studi accademici.
2. Il servizio verte sulla concessione di un prestito agevolato a tasso zero, che permetta allo studente in temporanea difficoltà economica, di risolvere la situazione problematica senza caricarsi di ulteriori oneri.
3. Il prestito erogato allo studente, a giudizio insindacabile della Fondazione e dietro espressa richiesta dell'interessato, può essere riproposto anche per gli anni successivi per il proseguo degli studi a condizione che siano stati superati tutti gli esami previsti nell'anno accademico precedente e che sussistano le condizioni per aver diritto al prestito;
4. Il prestito non è un intervento di emergenza e non è in alcun modo assimilabile ad un sussidio, ma si colloca fra le opportunità offerte agli studenti per ricevere un aiuto per gli studi universitari in un ottica non assistenzialistica.

ART. 2 – OBIETTIVI

1. L'obiettivo del presente regolamento è l'attivazione dei prestiti sull'onore a favore degli studenti universitari tesi a:
a) offrire uno strumento di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico per tutti coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 dello statuto vigente della Fondazione;
b) promuovere un intervento di supporto e di stimolo alle capacità di autogestione e all'autostima di studenti e/o degli altri componenti della famiglia.
2. La Fondazione si auspica di poter contare su una puntuale restituzione del prestito concesso, così da poter ridestinare le somme rimborsate ad altri studenti richiedenti il prestito.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Il prestito è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 30 anni che risultano iscritti ad un corso di laurea universitario triennale (o specialistica a ciclo unico) o ad un corso di laurea magistrale, oppure ad una master universitario di primo o di secondo livello, oppure ad un corso di specializzazione successivo alla laurea magistrale.
2. Il servizio è diretto a tutti gli studenti che presentano i requisiti richiesti ed hanno un tetto di reddito personale e famigliare, certificabile tramite ISEE, non superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Viste le finalità dell'iniziativa, i redditi ISEE devono riferirsi al reddito dello studente, se fa famiglia a se, ed in ogni caso al reddito della sua famiglia.

ART. 4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per presentare richiesta di Prestito sull'onore per studenti universitari, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nei Comuni della Vallata del Marecchia (Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana);
b) permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
c) presentare una situazione economica individuale o familiare non superiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
d) non devono avere avuto: protesti, procedimenti per assegni a vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie, ovvero devono aver adempiuto alla restituzione di un eventuale altro prestito sull'onore, di qualsiasi genere, concesso da uno dei predetti Comuni, dall'Azienda USL di Rimini e/o altro Ateneo;
e) non devono già godere di un prestito in corso concesso per le stesse finalità da Banche e/o altri Istituti di Credito, e/o Ateneo frequentato;

2. Ai fini della concessione, sono ammessi:
a) la proprietà del solo alloggio occupato dal richiedente e/o dalla sua famiglia; è accettabile la proprietà di altri immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
b) la valutazione di situazioni di particolare difficoltà, riconoscendo una priorità agli studenti appartenenti a nuclei monoparentali, a nuclei familiari con presenza di handicap ed ai nuclei particolarmente numerosi (si considerano tali quelli con più di due figli minori);
c) la valutazione di situazioni in carico ai Servizi Sociali dei predetti Comuni o dell'Azienda USL.

ART. 5 - MOTIVAZIONI PER L'ACCESSO AI PRESTITI

1. Il prestito può essere concesso per il superamento di un problema contingente inerente a :
a) all'alloggio dove abitualmente dimora per poter frequentare l'Ateneo (affitto/cauzione e spese varie inerenti all'alloggio);
b) spese per iscrizione e/o tasse universitarie;
c) spese per acquisto di materiale didattico e/o strumenti necessari allo studio;
d) sperse per trasporto con mezzi pubblici per recarsi presso l'Ateneo frequentato;
e) ogni altra situazione che, a giudizio della Fondazione, possa essere determinante per il completamento del programma di studi;

ART. 6 – ISTRUTTORIA

1. Gli interessati, nei termini e con le modalità stabilite dalla Fondazione, presentano la domanda di concessione di prestito sull'onore corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari e specificatamente:
a) fotocopia documento d'identità;
b) certificato di iscrizione al corso di studi contenete l'indicazione della data di immatricolazione;
c) fotocopia del libretto degli esami sostenuti;
d) dichiarazione ISEE dello studente se fa famiglia a se ed in ogni caso della sua famiglia;
e) ricevute del pagamento dell'affitto dell'alloggio eventualmente utilizzato dallo studente; f) preventivi spesa nel caso di acquisto di materiale didattico e/o altri strumenti necessari allo studio;
g) altri documenti che si ritengono utili per l'esperimento della pratica.
2. Il calce alla domanda dovrà essere dichiarata la disponibilità di accettare le forme di pagamento che la Fondazione riterrà più opportune, ivi compresa l'apertura di eventuale conto corrente presso il proprio tesoriere, su cui bonificare l'importo del prestito concesso.

ART. 7 - VERIFICA E CONCESSIONE DEL PRESTITO

1. Le domande con annessa documentazione, vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale stabilisce a suo insindacabile giudizio, se concedere o meno i prestiti richiesti. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei prestiti stabilito dal Consiglio di Amministrazione, si procederà alla formulazione di apposita graduatoria di merito, tenendo conto oltre che del reddito ISEE anche degli altri elementi indicati nell'art. 4.
2. La Fondazione può avvalersi, per la formulazione della graduatoria di merito dell'ausilio di una commissione composta dai rappresentanti di enti pubblici e/o rappresentanti del volontariato sociale presenti nel territorio. Per le opportune verifiche la Fondazione può avvalersi anche della Guardia di Finanza;
3. La Fondazione procede alla concessione del prestito, mediante emissione di mandato di pagamento, con l'indicazione di un conto corrente bancario appositamente aperto presso lo sportello di banca che funge da tesoriere, o altre forme concordate con il tesoriere stesso.

ART. 8 – ENTITA' DEL PRESTITO

1. L'importo di ciascun prestito è, di norma, compreso fra un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 5.000,00;
2. La consistenza ed il numero dei prestiti viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle somme disponibili.

ART. 9 - MODALITÀ DI RIMBORSO

1. Il/i prestito/i concesso/i, dovrà/dovranno essere rimborsati dal beneficiario sin dal primo reddito che percepirà, sia esso derivante da lavoro dipendente, da lavoro autonomo od altro, sulla base di un piano da concordare, che nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento dell'ammontare massimo del/i prestito/i erogato/i e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile ed aderente alle esigenze del destinatario;
2. Il/i prestito/i concesso/i deve/devono essere rimborsato/i entro un periodo normalmente non superiore a 36 mesi;
3. Il beneficiario deve pagare le rate alle singole scadenze, senza necessità di preavviso, autorizzando l'addebito sul conto corrente di cui è titolare presso la Banca; nel caso in cui non esistesse la titolarità di conto corrente, potrà procedere direttamente al versamento presso la Banca che svolge il servizio di tesoreria della Fondazione o altre modalità da concordare;

ART. 10 – GARANZIA

1. Per la erogazione del/i prestito/i non viene richiesta alcuna garanzia;
2. Pur tuttavia, ai fini dell'accertamento dell'onorabilità, la Fondazione può raccogliere informazioni, in merito al comportamento del beneficiario in occasione della restituzione di eventuali altri prestiti di qualsiasi genere.

ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO FINO A TRE RATE

1. Su apposita richiesta del beneficiario e in caso di gravi documentati motivi che inducano al mancato pagamento fino a 3 rate di restituzione del/i prestito/i, la Fondazione valuta la richiesta, ne definisce l'accettazione, e differisce il termine ultimo di rimborso del/i prestito/i;

ART. 12 - INSOLVENZE E RECUPERO

1. In caso di mancato pagamento di 4 rate da parte del beneficiario del/i prestito/i sull'onore, la Fondazione, dopo averlo sollecitato al rispetto degli impegni presi, provvede a verificare i motivi dell'insolvenza e la condizione del beneficiario e adotta una delle seguenti procedure:
a) se ritiene giustificato il ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del/i prestito/i, sospende ogni azione, determinando il periodo entro il quale il beneficiario dovrà riprendere i pagamenti.
b) nel caso venga accertata la mancanza di volontà alla restituzione dell'intero ammontare del debito residuo, da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, la Fondazione si riserva di procedere ai sensi degli arrt. 1218 e seguenti del Codice Civile, ed il beneficiario del/i prestito/i non potrà accedere ad ulteriori prestiti od altri benefici di natura economica erogabili dalla Fondazione stessa. Inoltre dell'inadempienza verrà data comunicazione ai Comuni della Vallata del Marecchia ed all'Azienda USL.

ART. 13 - VINCOLI

1. Il beneficiario è vincolato al rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento. A tale scopo prima della concessione del prestito, il beneficiario dovrà sottoscrivere il presente regolamento in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto.


REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI PER TESI DI LAUREA, DOTTORATI DI RICERCA, MASTER DI 1° O 2° LIVELLO O CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST UNIVERSITARI SU ARGOMENTI SOCIO ECONOMICI CULTURALI E/O TURISTICI DEL NS. TERRITORIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di premi per tesi di laurea triennale, tesi di laurea specialistica, dottorati di ricerca, master di 1° e 2° livello o corsi di specializzazione post universitari, svolte su argomenti socio economici, culturali, artistici del territorio dei Comuni della Vallata del Marecchia (Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana).
2. Il servizio verte sulla concessione di premi il cui numero ed importo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposto bando, sulla base delle disponibilità economiche di bilancio, per coinvolgere gli studenti universitari in procinto di laurearsi, di effettuare e/o approfondire ricerche nel territorio della Vallata del Marecchia su temi di interesse socio economico, culturale ed artistico, trattandosi di una zona molto ricca di tradizioni, storia, cultura ed arte, con protagonisti dei personaggi a volte poco conosciuti.

ART. 2 – OBIETTIVI

1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di incentivare giovani studenti a cimentarsi in ricerche con lo scopo di arricchire il già vasto contenitore socio economico, culturale ed artistico del ns. territorio, sia per fini turistici che per studi e/o ricerche.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Il premi sono rivolti ai giovani tra i 18 ed i 35 anni che sono in procinto di predisporre la tesi di laurea, ovvero dottorati di ricerca, oppure che vorranno partecipare a master di 1° e 2° livello o a corsi di specializzazione post universitari.
2. Il servizio è diretto a tutti gli studenti che presentano i requisiti richiesti, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per presentare richiesta di accesso ai premi, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) è preferita la residenza anagrafica nei Comuni della Vallata del Marecchia (Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana). Tuttavia potranno partecipare pure richiedenti residenti in altri Comuni, a condizione che la ricerca riguardi il territorio dei Comuni della Vallata del Marecchia;
b) permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
2. Il concorrente, nella domanda dovrà indicare:
- le proprie generalità;
- il tipo di tesi presentata (per esempio tesi di laurea triennale, specialistica, dottorato di ricerca, ecc.);
- il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali riportati nella domanda stessa, unicamente ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione del premio;
- di accettare l'eventuale pubblicazione della tesi qualora, ad insindacabile giudizio della Fondazione, l'elaborato venga prescelto per l'assegnazione del premio e ritenuto meritevole di divulgazione, escluso ogni altro compenso;
- di accettare il premio concesso a titolo di rimborso spese per la cessione della copia della tesi alla Fondazione, particolarmente interessante ai fini della conoscenza delle materie di studio che sono state oggetto del bando;
- di accettare le forme di pagamento che la Fondazione riterrà più opportune, ivi compresa l'apertura di eventuale conto corrente presso il proprio tesoriere, su cui bonificare l'importo del premio assegnato.

3. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della tesi di laurea, di diploma di specializzazione post-universitaria o di dottorato (gli allegati cartografici dovranno pervenire possibilmente ripiegati in formato A4 o A3. La tesi dovrà essere presentata in formato cartaceo, in lingua italiana e, nel caso in cui fosse stata redatta in lingua straniera, se ne richiede la relativa traduzione. Qualora ciò non fosse possibile sarà facoltà della Fondazione stabilirne l'ammissibilità o meno della stessa;
b) certificato in carta libera, rilasciato dalla Segreteria dell'Università frequentata attestante, oltre all'esito finale e valutazione complessiva della tesi, che la tesi presentata è quella discussa in sede di esame di laurea, di diploma, di specializzazione post-universitaria o di dottorato, entro il triennio precedente la data di chiusura del termine del concorso bandito dalla Fondazione;
c) breve relazione (max 1 pag.) nella quale il concorrente specifica la coerenza tra gli argomenti trattati nella propria tesi e le materie oggetto del bando;

4. Non saranno prese in considerazione le tesi che perverranno oltre i limiti stabiliti della Fondazione nell'apposito bando, o non siano corredate di tutta la documentazione richiesta o per le quali non siano rispettate tutte le condizioni previste nel bando.

ART. 5 - VERIFICA E CONCESSIONE DEL PREMIO

1. Le domande con annessa documentazione, vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale stabilisce a suo insindacabile giudizio, se concedere o meno i premi richiesti. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei premi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione procederà, sempre a suo insindacabile giudizio, alla formulazione di apposita graduatoria di merito;
2. La Fondazione può avvalersi, per la formulazione della graduatoria di merito dell'ausilio dei rappresentanti di enti pubblici e/o rappresentanti del volontariato sociale presenti nel territorio.
3. La Fondazione procede alla concessione del/i premio/i, mediante emissione di mandato di pagamento, con l'indicazione di un conto corrente bancario appositamente aperto presso lo sportello di banca che funge da tesoriere, o altre forme concordate con il tesoriere stesso.

ART. 6 – ENTITA' DEL PREMIO

1. L'importo di ciascun premio è, di norma, pari a Euro 500,00;
2. La consistenza ed il numero del/i premio/i viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle somme disponibili.

ART. 7 – NORME FINALI

1. Le copie delle tesi premiate saranno trattenute dalla Fondazione.
2. Qualora vi siano tesi non premiate, ma particolarmente interessanti per i dati in essa contenuti, è prevista la cessione delle stesse alla Fondazione, anche senza alcun compenso e/o rimborso spese, con eventuale citazione del concorrente in caso di pubblicazione delle tesi premiate.