Lo Statuto vigente

(Approvato con determinazione del Direttore Generale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna n. 9036 del 06 Luglio 2012)

Art. 1 (origine - denominazione)

La Fondazione già denominata "Istituto Francolini Franceschi" di Santarcangelo di Romagna e' stata istituita in esecuzione del testamento olografo 30 gennaio 1925 dalla Signora Francolini Emma Ved. Franceschi deceduta in Santarcangelo di Romagna il 10 marzo 1927. L'Istituto venne eretto in Ente Morale con RD 23 gennaio 1930, che ne approvò lo statuto originario. In seguito alle mutate condizioni socio economiche ed ai bisogni della collettività, e' stato adottato il nuovo statuto composto di 19 articoli, poi approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 168 del 29 gennaio 1993, che fra l'altro comportò la modifica della denominazione in "Fondazione Francolini Franceschi. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 000192 del 06.09.2004 è stata accolta l'istanza formulata con deliberazione n. 47/2004 dall'IPAB "Fondazione Francolini Franceschi", che conseguentemente perde la natura giuridica di IPAB ed assume la natura di persona giuridica privata ai sensi del D.P.R. n. 361/2000. Con lo stesso decreto è stato approvato il nuovo statuto di detto ente nel testo adottato con la citata deliberazione n. 47 del 4.06.2004 ed è stata disposta, dal 06.09.2004, l'iscrizione d'ufficio nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 525.

Art. 2 (Commemorazione della Fondatrice)

Per onorare al meglio la memoria della Fondatrice, deve essere mantenuta decorosamente la lapide posta nel Cimitero del Capoluogo. Inoltre in occasione dell'anniversario della sua morte deve essere effettuato un Ufficio Funebre nei modi più consoni.

Art. 3 (Sede)

La Fondazione ha la propria sede in Santarcangelo di Romagna Via Montevecchi, 3, presso il Palazzo Francolini e può trasferire la propria sede provvisoriamente o stabilmente senza necessità di modificare il presente statuto, purché nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 (Finalità e attività)

La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge attività socio assistenziali, educative, formative e scolastiche nei confronti dei minori e dei giovani che si trovino in condizioni di bisogno o di disagio, presenti nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna e/o dei Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sociali con lo stesso Comune. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di:
1) assicurare il soddisfacimento delle normali esigenze di vita per il pieno sviluppo della loro personalità, attivando all'uopo iniziative ed interventi, volti a prevenire e a rimuovere le cause che vi costituiscono ostacolo, preferibilmente secondo le linee di programmazione regionale e territoriale in materia di servizi sociali ed in stretti rapporti con i servizi appositamente presenti nel territorio;
2) fornire assistenza per coloro che versano in condizioni di disagio sociale o educativo o formativo o economico, al fine di prevenire o rimuovere lo stato di bisogno o di abbandono in cui versano, affiancando o sostenendo l'azione dei rispettivi nuclei familiari, oppure promuovendo o sostenendo l'inserimento in altra idonea formazione sociale;
3) prevenire il disadattamento e l'emarginazione di coloro che sono privi di idoneo ambiente familiare preferibilmente in stretto collegamento con le iniziative dell'Ente Locale e/o altri enti territoriali, in armonia con gli orientamenti espressi dalla Regione.

Art. 5 (Modalità di intervento)

L'attività istituzionale della Fondazione, può essere svolta sia in forma diretta, che in forma convenzionata con enti pubblici o privati, Coop.ve e/o associazioni vicine al suo operare. Le forme prevalenti della propria attività possono indicarsi in via esemplificativa:
a) nell'erogazione di contributi periodici o una tantum graduati secondo il bisogno di ciascun giovane quale intervento economico integrativo per assicurare il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, il mantenimento e la cura del giovane nell'ambito del proprio nucleo familiare, la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e l'inserimento nell'attività lavorativa. Tali contributi sono di norma erogati a favore dell'interessato o dei suoi familiari;
b) nel sostegno economico straordinario in favore di quei giovani o loro nuclei famigliari, che si trovino in via temporanea in situazioni particolari di bisogno e non dispongano di adeguati mezzi economici;
c) nell'istituzione e/o gestione, in forma diretta o convenzionata, di strutture residenziali o semiresidenziali (gruppi famiglia, comunità educative, centri diurni) e di interventi finalizzati a sostenere la crescita e lo sviluppo armonico dei minori e dei giovani;

Art. 6 (Mezzi - patrimonio)

I mezzi con cui la Fondazione provvede alla propria attività, provengono principalmente dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare. La Fondazione può tuttavia ricevere contributi, lasciti e/o donazioni, così come può sottoscrivere contratti di sponsorizzazioni e/o di pubblicità, purché finalizzati allo svolgimento della propria attività istituzionale. Eventuali utili di gestione, devono essere interamente utilizzati per la propria attività istituzionale, ovvero essere reinvestiti esclusivamente nella riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento o manutenzione del proprio patrimonio o attrezzature. È fatto pertanto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che ciò non sia imposto per legge.

Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione e' amministrata da un Consiglio composto da cinque membri, compreso il Presidente che viene eletto all'interno del consiglio stesso, all'atto del suo insediamento, ovvero immediatamente dopo la sua surroga, in caso di sue dimissioni o cessazioni dalla carica per qualsiasi ragione, ad unanimità di voti in prima elezione o a maggioranza di voti in seconda elezione. Dei cinque membri, due sono nominati dal Comune di Santarcangelo di Romagna, uno e' nominato dal Vescovo della Diocesi di Rimini e l'altro e' il Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Santarcangelo di Romagna, quale componente di diritto. I quattro componenti come sopra designati, cooptano il quinto componente al fine di mettere in consiglio nella pienezza delle sue funzioni, scegliendolo preferibilmente fra i parenti ed affini della Fondatrice. In caso di disaccordo il quinto membro sarà cooptato dal Comune di Santarcangelo di Romagna. Il Consiglio di Amministrazione, così composto ha potere operativo e di responsabilità, dura in carica cinque anni e tutti i componenti possono essere riconfermati. In sede di prima nomina il consiglio, come sopra costituito, durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna. Il Parroco ha facoltà di partecipare personalmente all'Amministrazione dell'ente, oppure di nominare un proprio rappresentante che resta in carica quanto gli altri componenti del Consiglio.

Art. 8 (Nomina e decadenza degli amministratori)

I membri di nomina comunale devono essere in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali, non possono essere amministratori o dirigenti del Comune di Santarcangelo di Romagna o di altri Comuni con questo associati, ne' possono appartenere ad altri enti o organismi preposti al controllo ed alla vigilanza della Fondazione. Eventuali cause di incompatibilità, fino a quando non vengano rimosse, impediscono la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e la rappresentanza della Fondazione. I componenti debbono essere dichiarati decaduti qualora, senza giustificati motivi, siano assenti a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 (Surrogazioni)

Chi surroga i membri che cessino d'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, o per morte o per rinuncia o per qualsiasi altra causa, rimane in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il membro sostituito. Alla scadenza del mandato, i Consiglieri rimangono in carica fino a che subentrano i nuovi Consiglieri.

Art. 10 (Convocazioni del consiglio)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione ed e' convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri. La convocazione di norma avviene, almeno cinque giorni prima della riunione, per iscritto con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; in caso d'urgenza, può essere fatta anche ventiquattro ore prima tramite telegramma, telefax o posta elettronica. Le sedute del consiglio non sono pubbliche. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Art. 11 (Verbalizzazione delle sedute)

Le sedute sono verbalizzate nel libro dei verbali a pagine numerate, da un dipendente, incaricato o collaboratore di cui al successivo art. 17, che ne cura altresì la forma e la custodia. Il verbale fa testo delle decisioni prese con l'indicazione della maggioranza. La seduta successiva il verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Art. 12 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, adottando tutti gli atti necessari perché questo avvenga nel più rigoroso rispetto delle leggi, del presente statuto e, se adottati, dei regolamenti interni di organizzazione. In particolare delibera ed approva:
a) il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale della gestione, con la maggioranza qualificata del 2/3, con arrotondamento all'unità superiore;
b) i regolamenti di amministrazione e di servizio interno;
c) le modifiche allo statuto ed in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3, con arrotondamento all'unità superiore;
d) le alienazioni, le cessioni in diritto di superficie o ad altro titolo dei beni immobiliari;
e) la liquidazione di tutte le spese necessarie al regolare funzionamento della Fondazione, fatte salve quelle che con apposita regolamentazione possono essere affidate in gestione al personale di cui al successivo art. 17;
f) l'assunzione di personale o l'affidamento di incarichi per prestazioni d'opera, collaborazioni coordinate e continuative, consulenze, liti, arbitraggi ecc.;
g) gli schemi dei contratti e delle convenzioni, che dovranno contenere le clausole e le condizioni ritenute essenziali.

Art. 13 (Bilancio, rendiconto e gestione)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione, deve approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti in modo che siano chiaramente individuabili tutte le entrate e tutte le spese, distinguendo le entrate derivanti dal patrimonio dalle altre, così come le spese di amministrazione generale da quelle per l'attività istituzionale. Qualora dal rendiconto risultasse un disavanzo di amministrazione, la delibera di approvazione del rendiconto stesso deve indicarne i mezzi di copertura. Il controllo della corretta gestione ed utilizzazione delle risorse previste in bilancio, deve essere affidato ad un revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il revisore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, applica e fa applicare le delibere e quant'altro deciso dal consiglio di amministrazione. Firma tutti gli atti, provvedimenti, convenzioni e contratti; convoca le adunanze del consiglio di amministrazione, lo presiede, fissa l'ordine del giorno, ne dirige la trattazione nelle sedute; prende in caso d'urgenza tutte le determinazioni di competenza del consiglio, che ritiene necessarie nell'interesse della Fondazione e che sottopone all'esame del consiglio in occasione della prima seduta, per la ratifica. Se non ratificate il Presidente e' responsabile della loro esecuzione e degli effetti eventualmente prodotti nei confronti di terzi.

Art. 15 (Sostituzione del Presidente)

In caso di assenza o mancanza per qualsiasi causa del Presidente, con le stesse attribuzioni e prerogative, ne assume le funzioni il Consigliere anziano. L'anzianità di desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, prevale l'età anagrafica.

Art. 16 (Indennità di funzione)

Al Presidente della Fondazione può essere concessa, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, una indennità annua di funzione adeguata al tempo necessario per l'espletamento delle sue funzioni. Al Presidente facente funzioni, l'indennità può essere concessa, previa deliberazione del consiglio, solamente in caso di sostituzione del Presidente per periodi superiori al mese ed in misura proporzionale. Agli altri componenti il consiglio di amministrazione possono essere attribuiti gettoni di presenza da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio. Gli stessi gettoni possono essere attribuiti al Presidente e al Presidente facente funzioni, qualora non sia loro corrisposta alcuna indennità di funzione. Tale indennità e gettoni non possono in ogni caso essere superiori a quelli previsti per il presidente e componenti il collegio sindacale nella società per azioni.

Art. 17 (Personale di Amministrazione)

Per assicurare il regolare svolgimento della propria attività, la Fondazione, può assumere uno o più dipendenti, al quali dovranno essere corrisposti i trattamenti economici previsti, per le rispettive qualifiche, dai contratti di lavoro dei dipendenti delle altre Fondazioni, ovvero in mancanza, dai dipendenti delle Cooperative sociali. Non possono essere corrisposti stipendi superiori del 20% a quelli previsti dai rispettivi contratti di lavoro. La Fondazione con provvedimento motivato, può altresì conferire appositi incarichi a liberi professionisti, oppure avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative con soggetti in possesso di una adeguata professionalità desunta da curricula professionali, ovvero di prestazioni d'opera. Per i liberi professionisti i compensi sono stabiliti dalle relative tariffe. Per le collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d'opera, i compensi, correlati alle funzioni svolte ed alla professionalità posseduta, non possono essere superiori a quelli corrisposti ai lavoratori dipendenti, per lo svolgimento di identiche o analoghe funzioni. Un dipendente, ovvero un incaricato o un collaboratore, in possesso di adeguata professionalità deve svolgere le funzioni di segretario e/o amministratore della Fondazione, assumendosi le relative responsabilità. Il segretario e/o amministratore resta esonerato da tali responsabilità nei casi in cui abbia fatto constatare il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver agito soltanto in seguito ad esplicito invito del Presidente. Tale circostanza deve comunque risultare negli atti o provvedimenti interessati.

Art. 18 (Scioglimento della Fondazione)

La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento il suo patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguono le medesime finalità della Fondazione aventi sede nel Comune di Santarcangelo di Romagna o nei Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sociali con lo stesso Comune, ovvero, in mancanza, ad altri enti e/o Fondazioni aventi sede nel medesimo ambito territoriale.

Art. 19 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, il codice civile.